Una persona licenziata prima della scadenza del contratto può ricevere il pagamento per il periodo non lavorato?

Dettagli della domanda


1. Supponiamo che una persona abbia stipulato un contratto di lavoro con un’azienda per ricoprire un ruolo dirigenziale della durata di 3 anni. Il contratto, firmato dalla persona in questione, prevedeva uno stipendio annuo di 100.000 lire. Questo dirigente viene licenziato prima della scadenza del contratto, ad esempio al secondo anno. Riceve il pagamento per il periodo di lavoro svolto, ma non ha dimesso né ha rinunciato al contratto, che era di 3 anni.

– In questo caso, il datore di lavoro è obbligato a concedere il congedo del terzo anno, anche se non intende riassumere il dipendente?

2. Supponiamo che il datore di lavoro abbia pagato il salario del terzo anno, previsto nel contratto, ma che il dipendente non abbia lavorato. Questo denaro è lecito?

-In tal caso, è lecito versare il denaro del terzo anno o per il responsabile riceverlo?

Risposta

Caro fratello/cara sorella,


Corano

Il Corano ordina ai credenti di essere fedeli e di rispettare gli accordi, le promesse e i contratti stipulati in questioni lecite e consentite.

(cfr. Al-Muminun 23/8; Al-Ma’arij 70/32)

Nel contratto stipulato tra la persona in questione e il datore di lavoro,

Se il contratto prevede il pagamento per la durata del contratto in caso di licenziamento, allora può ricevere tale pagamento, ed è lecito.

Nel caso in cui venga rimosso per un motivo giustificato,

Se è scritto che non si riceverà alcun pagamento durante il periodo, non si può ricevere e, se lo si riceve, non è lecito.


Con saluti e preghiere…

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