– In caso di mancato raccolto in un campo affittato a causa di siccità, grandine, inondazioni, ecc., è comunque necessario pagare l’affitto al proprietario del terreno?
Caro fratello/cara sorella,
Se da un terreno affittato non si riesce a ottenere alcun raccolto a causa di un disastro naturale come siccità, grandine, inondazioni o invasioni di cavallette;
Alle scuole di pensiero di Shafi’i e Hanbali
Pertanto, il contratto di locazione non può essere risolto né può essere effettuata una riduzione del canone.
(Širbini, Muğni’l-muhtac, II, 456; Šamsuddin Ibn Kudama, eş-Šerhu’l-kebir, VIII, 63-64)
Secondo la scuola di pensiero Hanafita
Se, invece, si tratta di un terreno irrigato dalla pioggia, il conduttore non è tenuto a pagare il canone in caso di calamità naturali che impediscano la raccolta del raccolto, come ad esempio la mancanza di pioggia o l’interruzione dell’approvvigionamento idrico del mulino. Ciò perché non è stata data la possibilità di utilizzare il terreno.
(Merğinani, el-Hidaye, VI, 327)
Se dopo la semina il raccolto viene distrutto dalle cavallette o da altri disastri naturali;
Viene pagato l’affitto per il periodo che precede il momento in cui si verifica il disastro.
Dopo il verificarsi del disastro, se è possibile ripiantare e ottenere un altro raccolto, viene pagato l’affitto per il periodo rimanente. Se non è possibile ripiantare e ottenere un raccolto, l’affitto per il periodo rimanente non viene pagato.
(Ibn Abidin, al-Ukud al-Durriyya, II, 113-114)
Con saluti e preghiere…
L’Islam attraverso le domande