– Se questo versetto è stato abrogato, perché la disposizione precedente è ancora presente nel nostro libro?
– Quali vantaggi può apportare ai giorni nostri una legge obsoleta?
Caro fratello/cara sorella,
Di seguito sono riportate le traduzioni dei versetti in questione:
“Le mogli dei vostri defunti devono osservare un periodo di attesa di quattro mesi e dieci giorni prima di poter contrarre un nuovo matrimonio. Una volta trascorso questo periodo, non avete alcuna responsabilità riguardo alle loro decisioni, purché siano prese in modo lecito. Dio è ben consapevole di ciò che fate.”
(Al-Baqara, 2/234)
“I mariti che muoiono lasciando le mogli, dovranno lasciare un testamento che garantisca alle mogli di non essere cacciate di casa per un anno e di poter vivere con i beni lasciati. Se invece le mogli decidono di andarsene, non vi sarà alcuna colpa per voi riguardo alle loro azioni, purché siano lecite. Dio è onnipotente e possiede la più grande saggezza e giustizia.”
(Al-Baqara, 2/240)
Il primo versetto indica il periodo di attesa che una donna deve osservare dopo la morte del marito.
il periodo di idda è di quattro mesi e dieci giorni
È stato stabilito che (eccetto nel caso di gravidanza, in cui è obbligatorio attendere fino al parto) il periodo di attesa per una donna vedova è di quattro mesi e dieci giorni, secondo il consenso unanime degli studiosi, indipendentemente dall’età (sia giovane che anziana), dal fatto che abbia avuto o meno le mestruazioni, o dal fatto che abbia vissuto o meno la vita coniugale.
(cfr. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/638)
Secondo la maggior parte degli studiosi, nel secondo versetto:
“…e che i mariti in punto di morte non vengano cacciati di casa dalle loro mogli per un anno…”
La disposizione relativa a questo argomento è stata prima rivelata, poi abrogata dal versetto 234 dello stesso capitolo del Corano.
(cfr. Shawkani, Ibn Ashur, commento al versetto in questione)
Tuttavia, secondo l’ordine del Corano, il fatto che il versetto abrogato preceda quello che lo abroga rende difficile accettare questa opinione. Anche se si afferma che, in termini di rivelazione, il primo di questi versetti sia successivo al secondo, questo è un aspetto difficile da spiegare con prove concrete.
(Ibn ‘Ashur, op. cit.)
Pertanto, è più opportuno non parlare di abrogazione tra questi due versetti.
(al-Jazairi, eyserü’t-tefasir, commento al versetto in questione)
La spiegazione più plausibile di questo dovrebbe essere la seguente: questo secondo versetto,
Non riguarda l’idda, ma il testamento.
Pertanto, questo versetto consiglia ai mariti che si avvicinano alla morte di lasciare un testamento in cui si stabilisca che le loro mogli non vengano cacciate di casa per un anno e che ricevano il mantenimento. Questo consiglio non è un obbligo, ma una raccomandazione.
(cfr. Rashid Rida, al-Manar, al-Muraqi, commento al versetto in questione)
In sintesi, il primo versetto stabilisce un obbligo per una donna vedova:
il periodo di idda è di quattro mesi e dieci giorni
è stato specificato. Nel secondo versetto, invece, si parla del marito.
un anno, periodo di attesa consigliato in caso di lascito testamentario, durante il quale la moglie riceve la casa e l’assegno di mantenimento
è in questione.
Da questo punto di vista, le disposizioni di questi due versetti si completano a vicenda. In ogni caso, è obbligatorio che la donna rimanga in casa per quattro mesi e dieci giorni dopo la morte del marito. Se accetta la casa e il mantenimento consigliati dal marito, allora deve rimanere per un anno. Se dopo quattro mesi e dieci giorni rifiuta la casa e il mantenimento, non c’è alcun impedimento per la donna a uscire.
(cfr. el-Menar, op. cit.)
Pertanto, non vi è alcuna contraddizione tra i due versetti.
Con saluti e preghiere…
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