Parità nel matrimonio
1) Si afferma che Abu Hanifa sosteneva che “non è lecito per una donna sposare un uomo che non le sia pari”. Anche Serahsi dice che questa è la via più prudente. Quindi, secondo questo parere attribuito ad Abu Hanifa, anche se le famiglie fossero d’accordo, questo matrimonio non sarebbe lecito? Desidero una risposta secondo la visione di Abu Hanifa.
2) Secondo la scuola di pensiero Hanefita, in materia di matrimonio dovrebbe esserci parità anche in termini di discendenza. Pertanto, se non ci fosse parità di discendenza, ad esempio se una ragazza araba sposasse un uomo turco e le famiglie fossero d’accordo, esiste un eziologo sunnita che dichiari tale matrimonio illecito e peccaminoso? Non sto chiedendo l’opinione generale, ma solo se esiste un eziologo che non approvi tale matrimonio.
3) “Gli arabi sono uguali tra loro, e così i mawali tra loro. O mawali, coloro tra voi che si sposano con arabi commettono un peccato, commettono un’azione cattiva. E o arabi, coloro tra voi che si sposano con mawali commettono un’azione cattiva.” Questo hadith è autentico? E cosa dovremmo capire?
4) Se consideriamo la parità di lignaggio nel matrimonio, gli arabi sono considerati superiori ad altre razze. Tuttavia, l’hadith afferma che la persona più virtuosa è superiore. Come si spiega questa apparente contraddizione? Noi turchi non siamo forse paragonabili agli arabi?
Caro fratello/cara sorella,
La risposta a questa domanda può essere riassunta in linea di massima come segue:
Concetto e fondamento:
L’idea che i partner che si sposano debbano essere degni, adatti e consoni l’uno all’altro è un aspetto generalmente ricercato e ritenuto necessario nella maggior parte delle società. Il concetto di adeguatezza si basa, da un lato, sui giudizi di valore specifici di ogni società e, dall’altro, sullo scopo del matrimonio.
Nei testi fondamentali dell’Islam, il Corano e la Sunna, non esiste alcun precetto che stabilisca che i futuri sposi debbano essere uguali secondo qualsiasi criterio. I giuristi, considerando le usanze e i valori sociali prevalenti nel loro tempo, hanno cercato di determinare il significato di “uguaglianza” nel matrimonio.
L’Equivalenza nella Fiqh
Le opinioni dei giuristi sulla parità.
Sevrî e Kerhî
Secondo i giuristi, come ad esempio, il fatto che i futuri sposi siano “adatti l’uno all’altra” non è un requisito essenziale per il matrimonio. I testi che affermano che gli esseri umani sono uguali e che la superiorità può esistere solo in termini di religiosità e moralità,
(Müsned, 4/145, 158; İbnu’l-Hümâm, Feth, 2/418)
Esprime l’idea che ogni persona è uguale a un’altra, eccetto coloro che non possono sposarsi tra loro per motivi religiosi.
Secondo la maggior parte dei Fukahan
È necessario che l’uomo sia all’altezza della donna. L’uomo può sposare una donna che non è all’altezza di lui, ma la donna non può sposare un uomo che non è all’altezza di lei.
Sebbene fino a questo punto gli interpreti condividano lo stesso punto di vista, hanno espresso opinioni diverse su quali aspetti debbano essere considerati per stabilire l’equivalenza. Secondo alcuni, l’equivalenza
religiosità e moralità
viene cercato nel suo campo di competenza.
Secondo Imam Azam Abu Hanifa
È necessario che i futuri sposi siano in sintonia tra loro nei seguenti aspetti:
– Cognome e nazionalità.
– Data di conversione dell’intera famiglia all’Islam.
– Data di liberazione della famiglia.
– Ricchezza.
– Religiosità.
– Professione e lavoro.
Un altro punto di discussione riguarda il tipo di condizione di reciprocità e il suo effetto sul contratto.
Secondo Abu Hanifa
La parità non è una condizione di validità, ma una necessità.
(vincolatività, continuità)
è una condizione necessaria. Ad esempio, se una ragazza che ha raggiunto la maggiore età si sposa con un uomo che non è un partner adeguato, il contratto di matrimonio può essere rescisso dal tutore della ragazza; in altre parole, la validità e la natura vincolante di questo contratto dipendono dal consenso del tutore.
Secondo gli studiosi che considerano la parità un requisito essenziale per la validità del contratto, un matrimonio celebrato senza il consenso preventivo del tutore è nullo e non può essere reso valido in seguito ottenendo il consenso del tutore.
Crollo del requisito di equivalenza
Il diritto di richiedere la parità di condizioni spetta sia alla donna che al suo tutore. Il fatto che uno di essi rinunci al proprio diritto o non rispetti la condizione di parità non pregiudica il diritto dell’altro. La disparità di condizioni che si verifica dopo il matrimonio non pregiudica il matrimonio né incide sul contratto. La donna o il suo tutore che, dopo il matrimonio, si rendono conto di essere stati ingannati in merito alla parità di condizioni, possono intentare un’azione di annullamento, a condizione che la donna non sia incinta; la gravidanza, infatti, elimina il diritto di agire in giudizio.
L’ijtihad di Abu Hanifa deve essere inteso nel seguente modo:
L’uguaglianza tra i musulmani non implica che le persone che si sposano debbano essere considerate uguali e trattate allo stesso modo; non è che tutti gli esseri umani sono uguali e quindi ci si sposa con chiunque. I coniugi fondano una famiglia e condividono la vita. Se non c’è uguaglianza socio-economica e di altro tipo, il matrimonio non dura e sorgono problemi. Meglio cercare l’uguaglianza fin dall’inizio.
Con saluti e preghiere…
L’Islam attraverso le domande